LGV e de Vergottini al Consiglio di Stato sul diritto d’autore e le reti di comunicazione elettronica
Lo scorso 2 febbraio, il Consiglio di Stato, con la prima importante decisione in materia, ha confermato la piena legittimità del procedimento digitale di Agcom per l’inibitoria di violazioni del diritto d’autore online, anche quando si tratta di operatori stranieri.
In un’epoca di gestione interamente digitale dei contenuti, è importante la tenuta del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (delibera 680/13/CONS), che dovrebbe garantire una maggior celerità dei procedimenti. Se in Italia abbiamo la PEC (la posta certificata elettronica), che garantisce al contempo velocità e certezza, lo stesso non può dirsi di altri ordinamenti stranieri, dove non esiste nulla di assimilabile. La maggior parte delle violazioni avviene tuttavia all’estero, così che si pone il problema di come Agcom possa agire tempestivamente utilizzando le modalità digitali previste dal Regolamento. Nel caso di specie si discuteva proprio della legittimità dell’uso della PEC per le comunicazioni di Agcom, anche quando queste siano dirette a soggetti stranieri che non sono dotati di PEC e nei cui confronti quindi non è possibile per Agcom produrre la prova della ricezione della comunicazione elettronica.
I fatti prendevano origine dalla richiesta presentata ad Agcom dall’industria discografica, finalizzata ad ottenere il blocco di un servizio in violazione dei diritti d’autore, messo a disposizione degli utenti da parte di un service provider straniero. Agcom aveva comunicato a quest’ultimo l’avvio del procedimento tramite PEC, ed aveva successivamente emanato un ordine di inibitoria. Il service provider, impugnando l’ordine di Agcom avanti al TAR Lazio, ne aveva chiesto l’annullamento, affermando che nel suo ordinamento non esiste la PEC e che pertanto Agcom non poteva provare la ricezione della comunicazione. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, annullando la delibera di Agcom, con la sentenza n. 12060 del 17 luglio 2023.
Contro la decisione del TAR Lazio Agcom presentava impugnazione avanti al Consiglio di Stato, con l’intervento ad adiuvandum di FIMI, rappresentata da Simona Lavagnini (nella foto) per LGV Avvocati e da Giovanni de Vergottini e Marco Petitto per lo studio de Vergottini, in rappresentanza degli interessi delle case discografiche. Il Consiglio di Stato ha anzitutto confermato la piena legittimazione ad agire di FIMI nel procedimento, a tutela degli interessi dell’industria discografica. Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Agcom, stabilendo che l’invio di comunicazioni elettroniche via PEC da parte dell’Autorità è conforme al Regolamento, anche quando avviene nei confronti di soggetti stranieri, poiché è lo stesso regolamento a prevedere questa modalità di comunicazione, né si può ritenere che lo stesso sia in contrasto con norme primarie che ne richiedano la disapplicazione. Viene quindi confermato l’impianto normativo che regola le azioni di Agcom contro le violazioni del diritto d’autore, in un contesto tecnico e normativo in costante divenire, in cui la protezione strategia degli asset di diritto d’autore richiede la conoscenza e l’utilizzazione sinergica di tutti gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.