Appalti Pnrr, Sticchi Damiani e Carlomagno vincono al Tar Basilicata per Mancusi e Marottoli

Con la sentenza n. 60/2024 il Tar Basilicata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla seconda classificata contro l’aggiudicazione della gara Pnrr per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei canali di irrigazione “Sx Agri”, “Recoleta” e “San Basilio”, disposta dalla Regione Basilicata in favore dell’Ati (associazione temporanea di imprese) Mancusi e Marottoli Costruzioni e Servizi, società entrambe difese dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani (nella foto) e Giuseppe Carlomagno.

La seconda classificata (con un punteggio complessivo di 92,838, a fronte di quello di 100,000 riconosciuto all’Ati aggiudicatario) aveva diffusamente contestato i punteggi tecnici assegnati dalla commissione di gara all’offerta aggiudicataria.

La decisione

In accoglimento delle difese svolte dall’Ati aggiudicataria, il Tar ha rilevato che le censure della ricorrente integrano “una critica ad ampio spettro del modus agendi del seggio di gara, impingendo, essenzialmente, nel merito della discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione in sede di valutazione dei contenuti delle offerte tecniche dell’aggiudicataria; come tali esse, dunque, devono considerarsi estranee al perimetro riservato al sindacato giurisdizionale”.

Secondo il Tar Basilicata “le censure stesse sono affidate a formulazioni a tratti assertive nel senso della pretesa riquantificazione dell’avversato punteggio, a tratti anche dubitative, ictu oculi inidonee a soddisfare puntualmente il richiesto onere probatorio”. Il collegio ha affermato che il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, anche per ogni singola voce di punteggio attribuito all’offerta tecnica, è frutto di una valutazione unitaria e non atomistica della caratteristica presa in considerazione, con conseguente insindacabilità giurisdizionale del punteggio relativamente a singoli elementi avulsi dal più generale contesto valutativo.

Il giudice amministrativo ha, inoltre, condiviso le argomentazioni sviluppate dalla controinteressata circa la mancata presentazione da parte della ricorrente della c.d. prova di resistenza.

Il Tar ha così certificato la non sindacabilità delle valutazioni svolte dal seggio di gara e ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione a favore delle società controinteressate.

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