Fusione cross-border, liquidazione giudiziale e violazione contraddittorio: Palmisano & De Angelis vincono in appello a Roma
Lo studio legale Palmisano & De Angelis, con il co-titolare Andrea Palmisano, coadiuvato dalla co-titolare Francesca De Angelis per gli aspetti di diritto societario statunitense, ha ottenuto un’importante arresto giurisprudenziale dinanzi alla I Sezione Civile del Corte di Appello di Roma in materia di fusione cross-border, ottenendo la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società incorporata per mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio di prime cure nei confronti della società incorporante di diritto statunitense.
La vicenda
Prima dell’instaurazione della procedura di liquidazione giudiziale, la società incorporata risultava cancellata dal Registro delle Imprese per effetto di plurimi atti di fusione, culminati in una fusione cross border con una società di diritto statunitense – subentrata, ex art. 2504 bis c.c., in tutti i diritti e obblighi dell’incorporata, nonché in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; il giudizio di liquidazione giudiziale si era dunque svolto nei soli confronti della società incorporata, rimasta contumace, senza instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’incorporante americana.
L’avvocato Palmisano ha interposto, nell’interesse dell’incorporante, reclamo ex art. 51 del Codice della Crisi d’Impresa (CCII) avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, adducendo la violazione del contraddittorio per carenza di legittimazione processuale passiva della società incorporata, in quanto il ricorso e il decreto di convocazione avrebbero dovuto essere notificati, ex art. 40, comma 5, CCII, alla reclamante, quale unico debitore e legittimato passivo al rapporto per cui era causa.
La decisione
La Corte di Appello di Roma, valutata la validità ed efficacia giuridica della fusione cross-border nel caso concreto, ha accolto il reclamo e revocato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società incorporata, ritenendo che il Tribunale di prime cure avesse confuso il piano dell’apertura delle liquidazione giudiziale entro l’anno dalla cessazione dell’attività (che coincide ex art. 33, comma 2, C.C.I.I. con la cancellazione dal registro delle imprese), da quello della corretta individuazione del “debitore” ex art. 40, comma 5, CCII nei cui confronti instaurare il contraddittorio nel procedimento di liquidazione giudiziale; e confermando il principio di diritto (da ultimo richiamato da Cass. SS.UU. 30/07/2021, n. 21970) in base al quale “ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 legge fallimentare, il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società già incorporata per fusione ed il relativo decreto di convocazione debbano essere notificati all’ente incorporante, che ne prosegue tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l’eventuale dichiarazione di fallimento (Cass. 11 agosto 2016, n. 17050; e v. Cass., 18 febbraio 2007, n. 2210)”.
Nella foto: Francesca De Angelis e Andrea Palmisano.