Ristuccia Tufarelli & Partners vince per Fastweb al Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2023, ha respinto l’appello proposto da TIM avverso la sentenza del TAR Lazio, Roma, che aveva giudicato legittima l’aggiudicazione a Fastweb e Sielte della gara, dal valore stimato di 40 milioni di euro, bandita da Rai Way per l’approvvigionamento e la realizzazione di una rete in fibra ottica nazionale in IRU.
Fastweb è stata assistita dallo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners con un team composto dai partner Mario Di Carlo, Renzo Ristuccia e Luca Tufarelli e dal senior associate Giuseppe Lo Monaco.
Il progetto di Rai Way è finalizzato a garantire il soddisfacimento delle esigenze legate all’erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo mediante la realizzazione della nuova rete di trasporto dati – per complessivi 5.500 km – destinata a collegare tra di loro i centri di produzione televisiva e le sedi regionali Rai.
La realizzazione della rete nazionale in fibra ottica da parte del RTI Fastweb rappresenta per Rai Way un fondamentale asset strategico e garantisce un notevole incremento della disponibilità di connettività da dedicare sia a Rai, in relazione ad un prevedibile incremento del fabbisogno di capacità trasmissiva rispetto a quello attuale, sia in funzione dei propri progetti di sviluppo verso clienti terzi.
Il contenuto altamente tecnico di talune censure, riguardanti l’architettura tecnologica proposta dal RTI aggiudicatario, ha reso necessaria una verificazione in corso di giudizio, disposta dal Consiglio di Stato, che ha visto anche il coinvolgimento di consulenti tecnici delle parti esperti nel settore delle tecnologie di telecomunicazione di quattro diverse università.
La verificazione, si legge in una nota dei legali, ha confermato l’adeguatezza del progetto tecnico del RTI Fastweb rispetto ai requisiti del capitolato e quindi il buon operato della commissione giudicatrice e del collaudo effettuato in corso di gara.
L’esito della verificazione, contestata dall’appellante, è stato invece accolto dai giudici del Consiglio di Stato nella misura in cui, come si legge in sentenza, l’ausilio tecnico è stato correttamente utilizzato, essendosi il verificatore limitato ad acclarare l’esistenza o meno delle difformità tecniche dell’offerta aggiudicataria in relazione alle doglianze formulate coi motivi di gravame.
Il collegio ha poi confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che nelle gare pubbliche la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta non è obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, come nel caso di specie, ma è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole.
È stato anche chiarito, sulla scia dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che è riconosciuta ai partecipanti a una gara pubblica la possibilità di rendere chiarimenti sull’offerta presentata, a patto che questi ultimi si limitino a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta, senza apportarvi condizioni e integrazioni.
Degno di nota è in ultimo il richiamo contenuto in sentenza alla normativa emergenziale legata alla pandemia, ormai abrogata. I giudici hanno affermato che le sedute delle operazioni di gara che facciano ricorso alla modalità telematica, senza la presenza fisica dei rappresentati degli operatori offerenti, erano in linea con il quadro normativo all’epoca vigente, in ragione della previsione circa l’esclusione delle riunioni in presenza di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020.