Il rimborso dell’addizionale alle accise sull’energia non spetta alla Provincia: la vittoria di Taxlit alla CGT di Milano

Taxlit, con il partner Giorgio Infranca (nella foto), ha assistito con successo una provincia lombarda nel giudizio instaurato da un’azienda energetica italiana che chiedeva il rimborso dell’addizionale alle accise sull’energia elettrica.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 4284 del 1° dicembre 2023, ha accolto la tesi secondo cui difetterebbe la legittimazione passiva in capo alla provincia.

In particolare, secondo i giudici milanesi, l’ente territoriale “non è titolare in senso tecnico giuridico del tributo di cui si chiede il rimborso, in quanto soggetto cui l’addizionale è meramente devoluta a norma dell’articolo 117 Cost., rimanendo il tributo di natura erariale. Sul punto può agevolmente rinviarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013, che ha affermato come anche i tributi istituiti e regolati dalla legge dello Stato il cui gettito sia destinato a un ente territoriale, conservino comunque inalterata la loro natura di tributi erariali. La Corte ha peraltro affermato espressamente che l’accisa sull’energia elettrica l’addizionale è da considerarsi certamente tributo erariale, la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.

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