Di Tanno, doppia vittoria sulla deducibilità dell’Iva in caso di operazioni “soggettivamente inesistenti”

Di Tanno Associati, con un team composto dal partner Enrico Pauletti (nella foto) e dal senior associate Alberto Giannone, è risultato vittorioso in due giudizi instaurati rispettivamente dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e di Roma aventi ad oggetto la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dell’IVA considerata indetraibile a seguito di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione a talune operazioni commerciali ritenute “soggettivamente inesistenti”.

Con due sentenze di analogo tenore, l’una emessa ai fini IRES e l’altra emessa ai fini IRAP, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e di Roma hanno accolto le eccezioni dello studio e rigettato la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’IVA sarebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente nelle ipotesi di indetraibilità stabilita ex lege e statuito, di contro, che essa deve considerarsi deducibile anche nelle ipotesi in cui l’indetraibilità sia la conseguenza dell’attività accertativa posta in essere dall’amministrazione finanziaria anche se relativa a operazioni ritenute “soggettivamente” inesistenti. I giudici hanno riconosciuto espressamente che, anche in tali casi, l’IVA perde, ab origine, la sua qualifica di “tributo” dovendosi considerare alla stregua di un costo/onere accessorio rispetto al costo dei beni cui è connessa, risultando conseguentemente deducibile al ricorrere dei requisiti di certezza ed inerenza all’attività d’impresa.

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