Trucks case: anche il Tribunale di Milano a favore di Iveco, assistita da Rucellai&Raffaelli

Con la recente sentenza n. 4929/2023, il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le richieste risarcitorie formulate da un’impresa nell’ambito di un’azione follow-on conseguente alla Decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2016. Tale pronuncia si pone in linea con l’approccio recentemente adottato dal Tribunale di Napoli, in particolare con le sentenze n. 5237/2023 e n. 5266/2023 (v. articolo di Legalcommunity del 27 giugno 2023).

Iveco è stata assistita, come in tutti i pendenti giudizi follow-on, da Rucellai & Raffaelli con un team composto dai partner Enrico Adriano Raffaelli (nella foto al centro), Elisa Teti (nella foto), Alessandro Raffaelli (nella foto).

Com’è noto, a seguito della predetta Decisione di settlement della Commissione (settlement ibrido) – avente ad oggetto uno scambio di informazioni sui listini lordi dei prezzi dei veicoli di medie e grandi dimensioni, con cui è stata comminata nei confronti di Iveco, Volvo/Renault, Daimler e DAF un’ammenda di 2,93 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari) – diverse azioni di risarcimento dei danni sono state avviate presso i tribunali nazionali di tutta Europa.

Tra queste anche quella promossa innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa “A”, che ha dato avvio al procedimento concluso con la sentenza n. 4929/2023. 

Anche in tale giudizio hanno assunto rilevanza cruciale le considerazioni espresse dalla Commissione europea nel Parere reso su richiesta del Tribunale di Napoli, nel giudizio concluso con la sentenza n. 5266/2023, che è stato acquisito al fascicolo del giudizio milanese. In tale Parere, la Commissione ha fornito indicazioni essenziali in ordine alla (im)possibilità di desumere la sussistenza di un asserito sovrapprezzo in base alla sola Decisione della Commissione, nonché importanti precisazioni sia in ordine al riparto degli oneri probatori delle parti sia alla eventuale possibilità procedere a una valutazione del danno in via equitativa.

Il Tribunale di Milano, dopo avere rilevato le carenze probatorie della parte attrice anche in termini di prova del prezzo (non essendo sufficiente la mera allegazione dei certificati PRA), ha rigettato l’istanza dalla stessa avanzata per l’introduzione di una CTU, considerandola inammissibile in quanto, inter alia, basata su mere presunzioni che sono inapplicabili secondo il Tribunale.

Il Tribunale di Milano ha quindi integralmente respinto le domande risarcitorie svolte dalla parte attrice e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese nei confronti della convenuta Iveco.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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