PwC TLS vince in Cassazione per Stellantis sulla doppia imposizione Italia-Francia
PwC TLS avvocati e commercialisti, con un team composto dagli avvocati Carlo Romano (nella foto), Marco Longobardi e Daniele Conti, ha assistito con successo la società francese Banque PSA Finance, parte del gruppo Stellantis, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e avente ad oggetto la corresponsione, da parte dell’erario italiano, dell’importo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Francia.
La vicenda
I fatti di causa risalgono al dicembre 2002, quando la società francese riceveva 67 milioni di dividendi dalla società partecipata italiana. Secondo il regime fiscale all’epoca vigente, la doppia imposizione veniva eliminata con un credito di imposta indiretto, pari a nove sedicesimi (56,25%) del dividendo; nel caso di percipiente residente in Francia, ai sensi della relativa convenzione contro la doppia imposizione, lo stesso aveva diritto a ricevere una somma dall’Erario italiano pari alla metà del predetto credito di imposta indiretto.
La pronuncia
Dopo l’esito negativo di entrambi i gradi di merito, l’ordinanza n. 16920 depositata il 13 giugno 2023, ha deciso il caso favorevolmente alla società francese. Ferma restando la giustificazione della differenza di trattamento tra percettori residenti e non residenti (credito di imposta indiretto di nove sedicesimi rispetto alla metà di quest’ultimo) alla luce della mancata armonizzazione dell’imposta sulle società a livello eurounitario, il contribuente può tuttavia optare tanto per l’esenzione del dividendo da ritenuta (ai sensi della Direttiva Madre-Figlia) quanto per il menzionato regime convenzionale. Ciò implica, altresì, la possibilità per il contribuente di mutare la propria scelta nel tempo non potendo cumulare entrambi i benefici.
In ogni caso, l’ordinanza della Corte, in conformità al proprio orientamento (da ultimo, cfr. ordinanza 15810 del 6 giugno 2023), ha evidenziato come il diritto a ricevere l’importo stabilito a livello convenzionale non possa essere subordinato all’effettivo esborso dell’imposta sul dividendo italiano nello Stato di residenza del percipiente. Al contrario, risulta sufficiente il concorso del dividendo ai fini della determinazione del proprio reddito complessivo. Ritenendo il giudice di legittimità che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto in proposito, ha deciso la controversia nel merito con accoglimento della domanda di rimborso proposta dalla società e con condanna alle spese dell’Agenzia delle Entrate.