Appalti, Lipani vince al CdS per R1 in tema di copertura dei costi di commessa

Lipani Catricalà & Partners con un team composto da Damiano Lipani (nella foto), Francesca Sbrana e Daniele Archilletti ha favorevolmente assistito il system integrator R1 in un contenzioso originariamente pendente innanzi al TAR Lazio e successivamente incardinato dinnanzi al Consiglio di Stato, avente come oggetto l’impugnazione, da parte di un operatore economico concorrente, del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica indetta da Consip per la fornitura di prodotti software e dei servizi connessi.

Le ragioni di doglianza avversarie si riferivano, in particolare, all’esito delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta prodotta da R1, la quale, nella prospettazione della controparte, non sarebbe stata sostenibile poiché fondata su profili di convenienza economica esogeni alla commessa, nonché condizionati al verificarsi di accadimenti ipotetici, futuri e incerti.

Con la Sentenza n. 2170 del 1° marzo 2023, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha definitivamente respinto l’iniziativa impugnatoria, accogliendo tutte le eccezioni formulate da R1.

I motivi

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avversario rammentando, innanzitutto, che la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, con l’effetto che detta valutazione – che comunque non deve concentrarsi su ogni singola voce di prezzo, ma deve essere globale e sintetica – è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti: elementi, questi, non ravvisabili nel caso di specie.

Il giudice amministrativo ha rilevato, in particolare, che la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, con la conseguenza che risulta impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto, risultando pertanto sufficiente che questa si mostri ex ante astrattamente ragionevole ed attendibile.

Appurati tali presupposti, il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni spese da R1 per dimostrare la sostenibilità della propria offerta, concernenti: (i) sia le marginalità ottenibili da particolari accordi sottoscritti con i propri distributori; (ii) sia i vantaggi derivanti dal disallineamento sussistente tra le tempistiche necessarie per adempiere agli obblighi di fatturazione passiva (120 giorni) e beneficiare degli effetti degli oneri di fatturazione attiva (30 giorni), il quale risulta funzionale a creare la liquidità necessaria per mettere a punto gli opportuni investimenti finanziari.

Respingendo l’appello della società concorrente, la pronuncia ha confermato l’ampiezza dell’autonomia riconosciuta all’imprenditore nella individuazione degli strumenti di copertura dei costi di commessa.

redazione@lcpublishinggroup.it

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