Rucellai&Raffaelli vince al Consiglio di Stato per Esselunga nel caso del reso del pane

Con Sentenza n. 1597 del 15 febbraio 2023 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla vicenda relativa alla clausola del reso del pane in cui era stata coinvolta Esselunga insieme ai principali operatori della grande distribuzione organizzata e che aveva portato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2019 a condannare la società per l’imposizione ai propri fornitori di pane fresco del ritiro e lo smaltimento, a proprie spese, dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata in violazione dell’art. 62, comma 2, lett. (a), (e) del D.L. 1/2012.

Esselunga è stata assistita dallo studio legale Rucellai&Raffaelli con un team di professionisti composto dagli Avvocati Enrico Adriano Raffaelli (nella foto), Elisa Teti, Alessandro Raffaelli e Antonio Pavan.

Già il TAR Lazio, con Sentenza n. 4014 del 2 aprile 2021, aveva ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto da Esselunga rilevando una carente attività istruttoria e ritenendo “presuntiva” l’indagine svolta oltreché “eterogenei” i dati raccolti dall’Autorità sulla base dei quali è stato fondato l’intero impianto accusatorio.

Ora il Supremo consesso, presieduto dal Dott. Giancarlo Montedoro, ha rigettato l’appello dell’Autorità in piena adesione delle tesi della catena distributiva e confermando, inter alia, la carenza di istruttoria dell’Autorità. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, per contro, dimostrate le trattative individuali di Esselunga con alcuni singoli panificatori giungendo, quindi, alla conclusione che Esselunga non applicava a tutti indistintamente la clausola del reso, come sostenuto nel provvedimento di condanna, “e che, ove applicata, lo era a condizioni diversificate”.

Il Consiglio di Stato ha così ritenuto l’appello dell’Autorità non idoneo a superare le valutazioni del giudice di primo grado secondo cui “tenuto conto dell’eterogeneità dei dati raccolti e del carattere presuntivo dell’indagine svolta, non è sufficientemente dimostrata l’affermazione dell’Autorità secondo cui la ricorrente avrebbe imposto ai fornitori una clausola contrattuale contraria agli obblighi di cui all’art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012”.

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