Rinnovabili Basilicata, Sticchi Damiani nella conferma del CdS: “Illegittimo obbligo VIA”

Con la sentenza n. 443 del 13 gennaio 2023 (e con plurime consequenziali sentenze), il Consiglio di Stato ha confermato con ampia motivazione l’illegittimità (già rilevata dal TAR) della D.G.R. della Regione Basilicata n. 35/2022 e delle relative note attuative che, imponendo l’obbligo generalizzato di screening VIA e preannunciando l’archiviazione dei procedimenti PAUR in corso, rischiavano di paralizzare l’intero mercato delle rinnovabili in Basilicata.

In particolare i giudici di Palazzo Spada, in accoglimento delle difese spiegate dagli operatori rappresentati e difesi in giudizio da Andrea Sticchi Damiani (nella foto), hanno ampiamente stigmatizzato nel merito l’operato della Regione, ribadendo non solo che, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi FER, non è possibile imporre un aggravio di carattere meramente procedimentale che si ponga “in diretto contrasto con un principio fondamentale della materia, contenuto nella legislazione statale tuttora vigente” e che “non risulta nemmeno conforme al principio di sussidiarietà declinato dall’art. 3-quinquies, comma 2, del Codice dell’ambiente”; ma altresì chiarendo che “non ha alcun fondamento” la tesi dell’abrogazione implicita della disciplina recata dalle linee guida di cui al D.M. del 10 settembre 2010 per effetto della sopravvenuta riforma delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. n. 104 del 2017.

Il Consiglio di Stato ha così confermato l’applicabilità delle disposizioni delle linee guida che consentono al proponente di presentare direttamente istanza di valutazione di impatto ambientale in luogo della verifica di assoggettabilità a VIA, trattandosi, in sostanza, “di una disciplina, integrativa della fonte primaria, che lascia all’operatore la facoltà di avvalersi o meno, di tale strumento di semplificazione, senza correlativamente recare alcuna lesione agli interessi oggetto di tutela”.

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