Meta (Facebook) con Portolano Cavallo vince in primo grado contro CasaPound al Tribunale di Roma
Meta Platforms Ireland Ltd., società cui fa capo Facebook, assistita dallo studio Portolano Cavallo con il partner Micael Montinari e gli associati Filippo Frigerio, Luca Tormen e Claudia Rivieccio (tutti nella foto), ottiene una sentenza di grande interesse contro CasaPound Italia al Tribunale di Roma.
Con la sentenza di primo grado n. 17909 del 5 dicembre 2022, il Tribunale di Roma (Sezione diritti della persona e immigrazione civile) ha infatti riconosciuto il diritto della società a rimuovere da Facebook la pagina dell’associazione CasaPound in virtù della propria policy contrattuale, revocando così le ordinanze cautelari di segno opposto del 2019 e del 2020 (leggi qui).
In particolare, secondo quanto si legge in una nota dello studio, il Tribunale di Roma ha stabilito che la policy di Meta che vieta a certe organizzazioni di essere presenti sulla sua piattaforma è conforme al quadro normativo europeo e italiano. Al riguardo, il Tribunale ha ribadito il principio giurisprudenziale in base al quale la libertà di espressione non è priva di limiti ma deve essere bilanciata con altri diritti di rango costituzionale, trovando “come limite immanente il rispetto degli altrui diritti fondamentali, primo fra tutti la dignità umana”.

Di conseguenza, continua il Tribunale, i “discorsi d’odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientr[a]no nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento”.
Per il Tribunale un’organizzazione “può essere designata organizzazione d’odio in base alle regole contrattuali di Facebook sopra illustrate, in quanto oggettivamente favorisce la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”. “Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità (si veda la sentenza della CGUE sopra citata e la direttiva CE in materia), dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea”.
Dunque, il Tribunale ha rigettato le domande “proposte da parte attrice e, per l’effetto, revoca l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l’11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento RG 59264/19”, dichiarando le spese di lite integralmente compensate tra le parti.