P.MMS Legal vince al CdS per il Consorzio Stabile Olimpo

Il Consiglio di Stato – Sez. V, con le sentenze n. 9752 e n. 9762 del 7 novembre 2022, ha accolto gli appelli proposti dal Consorzio Stabile Olimpo, assistito da P.MMS Legal con gli avvocati Massimiliano Mangano (nella foto), Giovanni Barraja e Lucia Interlandi, riformando due sentenze del TAR Lazio, e concernente due distinte procedure di gara.

La prima era relativa al sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di Servizi Postali di Raccolta e Recapito indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’affidamento del servizi di raccolta e recapito della corrispondenza, oltre che dei relativi servizi connessi relativamente al lotto n. 1 del valore di 26 milioni di euro; la seconda relativa alla procedura di gara indetta da Consip per conto del Ministero della Giustizia, per l’affidamento dei Servizi Postali di Raccolta e Recapito relativamente al lotto n. 1 dal valore di 10 milioni di euro.

Le sentenze

Con le predette pronunce la Sezione V, in riforma delle rispettive sentenze di primo grado, ha per la prima volta esteso ai consorzi stabili il principio espresso dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 2 del 2022 – che ammette la modifica soggettiva in riduzione del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti – data la peculiare natura giuridica e la differenza tra i consorzi ordinari ed i consorzi stabili, che sostanzialmente coincide con quella dei raggruppamenti temporanei d’impresa.

Il Consiglio ha affermato dunque, in accoglimento delle tesi difensive sostenute dal Consorzio Stabile nei due appelli, che è consentita la sostituzione della consorziata designata per l’esecuzione dell’appalto con altra consorziata già indicata in sede di partecipazione tra le consorziate esecutrici.

Pertanto, i giudici hanno precisato che, laddove si verifichi la perdita dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. 241/1990 e all’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, è tenuta ad interpellare il consorzio stabile – se questo non abbia già manifestato la propria volontà in ordine alla possibilità di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno – al fine di rendere possibile la partecipazione dello stesso alla gara, nonostante la perdita dei requisiti da parte di una delle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto.

Dunque, il Consiglio di Stato ha annullato le due revoche delle aggiudicazioni nelle due diverse predette gare nonché le conseguenziali esclusioni sancite dall’Agenzia dell’Entrate e da CONSIP, annullando altresì i provvedimenti di escussione delle cauzioni, pari ad oltre 600mila euro complessivi, accogliendo anche le domande di subentro nei due contratti avanzate dal Consorzio Stabile Olimpo, dando la possibilità alle stazioni appaltanti di valutare, per evitare e/o prevenire eventuali pretese risarcitorie, l’opportunità di una stipula contrattuale di durata tale da attribuire l’intero bene che il Consorzio ricorrente avrebbe ottenuto alle condizioni delle offerte dallo stesso presentate (ossia il diritto al subentro integrale per un periodo corrispondente a quello della durata originaria del servizio).

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