Tutti gli avvocati nella conferma dell’annullamento delle sanzioni Agcm a Ticketone
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato per oltre 10 milioni di euro il gruppo CTS Eventim-Ticketone per abuso di posizione dominante.
I giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza n.9035 del 24 ottobre 2022, sono entrati nel merito della vicenda, affermando che l’accertato difetto istruttorio già rilevato dal TAR Lazio “emerga in modo ancora più marcato” alla luce delle difese di Ticketone.
Gli avvocati
Ticketone è stata assistita Fabio Cintioli (nella foto a sinistra) e Paolo Giugliano dello studio Cintioli & associati.
La capogruppo di diritto tedesco CTS Eventim è stata assistita da Allen & Overy, con un team guidato da Emilio De Giorgi e composto dagli associate Marco Lupoli, Stefania Casini e Arianna Fletcher.
Le società Friends & Partners, Vivo Concerti e F&P Group in liquidazione sono state assistite da de Vergottini, con un team composto dai soci Riccardo de Vergottini e Marco Petitto e dagli associate Alice Cancellieri e Rocco Latessa, e da Pietrolucci, con un team composto dal socio fondatore Andrea Pietrolucci e da Alessandra Ferragamo.
Vertigo è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & associati, con il socio Maurizio Bernardi.
Di and Gi è stata assistita da Cintioli & associati, sempre con Fabio Cintioli e Paolo Giugliano.
La sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato conferma la necessità che AGCM tenga sempre adeguatamente conto delle argomentazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento, e ribadisce inoltre alcuni principi cardine che devono essere rispettati nell’accertamento di un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFEU.
In particolare, i giudici hanno ritenuto che l’AGCM debba sempre tener conto dei principi di proporzionalità e giustificabilità oggettiva della condotta, “quale il raggiungimento di una effettiva e legittima prerogativa imprenditoriale dell’impresa volta alla riconfigurazione della propria proposta commerciale”, che l’autorità non può trascurare ma al contrario “deve necessariamente valutare“.
Sulla base di queste premesse, il Consiglio di Stato ha ricordato che “deve ritenersi che la valutazione alla stregua del canone di proporzionalità, tra mezzi impiegati e fini perseguiti, tenuto conto che la mera sussistenza di una posizione dominante non priva l’impresa del diritto di tutelare i propri interessi commerciali o rendere più efficiente il proprio processo produttivo, può portare ad ammettere quei comportamenti che influenzino il gioco della concorrenza entro limiti ragionevoli”.