Una proposta di legge per ampliare le funzioni degli avvocati
Presentata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a delegare al professionista forense lo svolgimento di funzioni tradizionalmente notarili che oggi, soprattutto in ambito societario ed immobiliare.
La proposta di legge – per la quale è in corso la raccolta di firme attraverso l’apposito sito ampliamento-funzioni-avvocati.it – è stata promossa da un comitato presieduto dall’avvocato Pier Filippo Giuggioli (nella foto), professore di diritto comparato presso l’Università degli Studi di Milano, e composto dagli avvocati Cristiano Bacchini, Fiammetta Capecchi, Adriano Curti, Enrico Moscoloni ed Ernesto Sarno.
«La semplificazione e la digitalizzazione dell’amministrazione della Giustizia – afferma Pier Filippo Giuggioli – impongono oggi una delega fondamentale alla professione forense; gli esempi in quest’ottica sono molteplici e richiedono una presa d’atto del rinnovato ruolo acquisito nell’ambito dei servizi legali offerti al cittadino ed agli operatori economici del Paese». Nell’esercizio della professione, l’avvocato svolge oggi funzioni un tempo delegate in via esclusiva ai soli pubblici ufficiali e assume spesso un ruolo terzo e imparziale. La proposta di legge assimila la funzione dell’avvocato, ad esempio, a quella del solicitor britannico o dell’anwaltsnotar tedesco. L’estensione dell’area di intervento degli avvocati comporterebbe una pluralità di effetti virtuosi, sia per i cittadini, che potranno beneficiare di servizi più competitivi, efficienti e celeri, sia per gli avvocati – soprattutto i più giovani – che potranno estendere l’ambito della propria attività professionale.
La proposta prevede l’istituzione, presso ciascun consiglio dell’ordine, di un registro speciale degli avvocati con la qualifica di ufficiali pubblici.
Agli avvocati iscritti nel registro speciale verrebbe conferita la qualifica di ufficiali pubblici per «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti».
Inoltre, sempre a questi avvocati verrebbe concessa anche la facoltà di: eseguire l’autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture ed in margine dei loro fogli intermedi; ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; ricevere le dichiarazioni di rinuncia dell’eredità e di accettazione di eredità col beneficio dell’inventario. Essi potrebbero anche procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria: all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali; agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie. Questi avvocati potrebbero inoltre ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero; firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice civile; ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera; rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all’autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l’esibizione degli originali.