No all’obbligo di screening VIA per gli impianti rinnovabili: Sticchi Damiani vince al TAR Basilicata
Con sentenza n. 273 dell’11 aprile 2022 (e con plurime consequenziali sentenze), il TAR Basilicata si è pronunciato sui ricorsi proposti da oltre 35 operatori nel settore FER (fonti di energie rinnovabili), assistiti dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani (nella foto), avverso la D.G.R. n. 35/2022 e le relative note attuative, a mezzo delle quali la Regione Basilicata aveva imposto agli operatori l’obbligo generale di esperire lo screening VIA prima di avviare le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi, pena l’improcedibilità delle istanze e l’archiviazione dei procedimenti in corso.
La pronuncia
Il TAR, ritendendo manifestamente fondate le censure di ricorso, ha definito il giudizio direttamente con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., annullando sia la D.G.R. n. 35/2022 sia le relative note attuative, che rischiavano di provocare un arresto procedimentale sulla quasi totalità dei progetti FER in corso di autorizzazione per una potenza cumulata pari a oltre 600 MW.
In particolare, il giudice amministrativo, dopo aver ribadito la natura inderogabile e vincolante delle disposizioni delle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010, che prevedono la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità, ha osservato che la suddetta facoltà “va inquadrata nello scopo generale della normativa in questione, ivi comprese le Linee Guida, di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia, per cui è da escludere l’imposizione, da parte della Regione, della obbligatorietà della procedura di screening qualora quest’ultima di fatto comporti un aggravio procedimentale, nei casi in cui si manifesti, a giudizio del proponente interessato, una elevata probabilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA si concluda con una determinazione di assoggettamento al procedimento di VIA”.
Il giudice amministrativo ha così confermato la facoltà degli operatori di non avvalersi dello screening VIA laddove palesemente controproducente in termini di tempi e costi sostenuti per l’autorizzazione dei progetti, annullando, per l’effetto, le disposizioni della D.G.R. n. 35/2022 e le relative note attuative che, preannunciando l’archiviazione dei procedimenti in corso, rischiavano di paralizzare l’intero mercato delle rinnovabili in Basilicata.
L’effetto è quindi che tutti i procedimenti autorizzativi per il rilascio del PAUR incardinati e pendenti dinanzi alla Regione Basilicata dovranno proseguire senza indugi nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
La decisione, in quanto rimuove l’illegittimo ostacolo procedimentale posto dalla Regione, assumerà una valenza positiva per l’intero sistema.