Diploma Sspl e concorsi Inps, Bonetti&Delia vincono al CdS
Il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi degli avvocati Santi Delia (nella foto a sinistra) e Michele Bonetti (nella foto a destra), founders di Bonetti & Delia studio legale, ha ritenuto illegittima la valutazione fatta dall’INPS in sede concorsuale del diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL).
La Terza Sezione dei giudici di Palazzo Spada ha stabilito un importante principio utile a derogare anche alla lex specialis di concorso ove manchi una previsione specifica sulle valutazioni di taluni titoli. Secondo il Consiglio di Stato, difatti, per quanto “le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.)”, ove il tema riguardi “l’efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l’ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento”.
Dunque, “in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale” non può negarsi una piena equiparabilità.
Il Collegio ha quindi riconosciuto che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche in ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento tra i candidati.