Legance con il comune di San Giorgio Ionico in un procedimento di inibitoria

Legance ha assistito con successo il Comune di San Giorgio Ionico in un procedimento d’inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. incardinato innanzi alla Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.

La vicenda in questione costituisce un precedente di rilevante importanza dal momento che la Corte di Appello, seppur sulla base di una delibazione sommaria e provvisoria, tipica della fase d’inibitoria, ha ritenuto meritevoli di attenzione le argomentazioni difensive in punto di fumus circa l’illegittimità dell’operato del Giudice di prime cure, che aveva disposto l’eterointegrazione del contratto in essere tra le parti, attraverso il riconoscimento di determinate sopravvenienze economiche, nonostante il contratto prevedesse una clausola di prezzo onnicomprensivo. Allo stesso modo, con riferimento al periculum, la Corte di Appello ha affermato l’importante principio di diritto per cui la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza è suscettibile di imporre all’ente Locale, che ne subisce gli effetti, di adottare il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, con l’effetto di pregiudicare il perseguimento del riequilibrio economico finanziario dell’ente stesso, soggetto alla procedura di pre-dissesto avviata ai sensi dell’art. 243-quater del TUEL.

Legance ha agito con un team composto dai partner Alessandro Botto e Daria Pastore, dai senior associate Ivano Siniscalchi (nella foto a sinistra) e Giorgio Tombolini (nella foto a destra) e dalle associate Isabel Ruggieri e Ludovica Fioravanti.

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