Appalti e imputazione costi, Lipani Catricalà vince con il RTI NTT Data al Tar Lazio

Con la sentenza n. 11826/2021 il TAR del Lazio ha riconosciuto la legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI tra NTT Data Italia ed Engineering Ingegneria Informatica, del Lotto 1 della procedura indetta da Consip per l’affidamento dei “servizi relativi alla produzione e manutenzione software in ambiente Java Cobol”.

NTT Data è stata assistita dallo studio Lipani Catricalà & Partners, con Damiano Lipani (nella foto), Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, in collaborazione con il team legale in house della società costituito da Rosy Cinefra e Carmelina Caparrotta.

La vicenda

La decisione è stata resa in esito ad un lungo contenzioso promosso dal Consorzio Reply Public Sector per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR del Lazio n. 4022/2020, con la quale era stata annullato il provvedimento di aggiudicazione dello stesso lotto originariamente assunto da Consip in favore del predetto RTI, in ragione della rilevata insufficienza dell’istruttoria condotta dalla medesima Consip in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta: a seguito della rinnovazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e della conferma dell’aggiudicazione nei confronti del RTI NTT Data, il consorzio ha nuovamente contestato l’operato della stazione appaltante, ritenendo l’offerta del RTI incongrua sotto diversi profili – ivi compreso quello relativo alla imputazione alle spese generali dei costi dei responsabili di affidamento – e, conseguentemente, il nuovo provvedimento di aggiudicazione adottato in asserita violazione/elusione del giudicato.

La sentenza

Il TAR del Lazio, aderendo integralmente alla tesi difensiva della stazione appaltante e di NTT Data ha in primo luogo dato atto della regolarità e completezza del rinnovato iter di verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI NTT Data, evidenziando che le doglianze mosse dal consorzio, lungi da dimostrare la non sostenibilità dell’offerta medesima, si incentrano su aspetti e voci di costo parziali – peraltro censurati sull’erroneo assunto per cui i concorrenti sarebbero tenuti a formulare le proprie offerte secondo la stessa logica – perdendosi di vista, in tale modo, lo scopo del giudizio di congruità dell’offerta, che non è quello di sindacare nel dettaglio ogni singolo elemento dell’offerta, né l’organizzazione aziendale dell’aggiudicatario.

Ciò premesso, il TAR del Lazio è entrato nel merito delle singole contestazioni sollevate dal Consorzio ricorrente.

Con particolare riferimento alla imputazione dei costi riferiti ad alcune figure di raccordo tra parte committente e parte esecutrice (c.d. responsabili di affidamento), il collegio ha ritenuto congruente la qualificazione di tali costi operata dal RTI NTT Data quali “costi di manodopera indiretta imputabili alle spese generali”. Inoltre, è stata ritenuta non irragionevole o inverosimile la quantificazione degli stessi costi, tenuto conto dei parametri ad essa sottesi e delle previsioni della lex specialis.

Nello specifico, il TAR del Lazio ha riconosciuto la legittimità dell’operato della stazione appaltante, rilevando come la stessa – nell’ambito della rinnovata verifica di anomalia dell’offerta del RTI NTT Data – abbia correttamente tenuto conto degli ineliminabili margini di soggettività che connotano l’organizzazione aziendale e le scelte imprenditoriali dei singoli operatori economici, ciascuno dei quali, pertanto, ben può qualificare e quantificare i costi di commessa secondo differenti parametri, purché ispirati a ragionevolezza: ha infatti osservato il Collegio che “non esiste …  [in ordine alla qualificazione dei costi di commessa come diretti o indiretti] una soluzione che possa definirsi ottima in senso assoluto, ma piuttosto soluzioni soddisfacenti, che comunque rispondano a criteri di razionalità”.

redazione@lcpublishinggroup.it

SHARE