In house, dipendenti, gli avvocati ai tempi del Pnrr

di nicola di molfetta

Quattro lettere. Ha cambiato le sorti del Paese nel 2021: Pnrr. Chissà se un giorno, l’enigmistica si divertirà con quesiti del genere. E chissà se, prima o poi, qualcuno avrà l’ardire di dire che in questa sigla c’è forse una “r” di troppo che rende la vita davvero dura a chiunque voglia pronunciarla correttamente oppure soffra di rotacismo. Semmai così sarà, significa che la convalescenza post pandemica del Sistema Paese, supportata da forti dosi di capitali, progetti e riforme avrà prodotto gli effetti sperati. E che un nuovo capitolo della nostra storia sarà effettivamente cominciato.

Non abbiamo la sfera di cristallo. E non possiamo sapere se davvero sarà così. Ma qualche certezza cominciamo ad averla. Qualche segnale di cambiamento concreto. Qualche decisione non più revocabile comincia a essere presa. La necessità aguzza l’ingegno, dice il saggio. E non solo.

Nell’editoriale allo scorso numero di MAG lamentavo il fatto che la prossima legge sulla concorrenza non tocca le libere professioni regolamentate e in particolare non si occupa di avvocati. Tuttavia, non tutto è fermo sotto il cielo del mercato dei servizi legali. Infatti il decreto legge 152/21 che introduce “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” all’articolo 31 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Piano) apre le porte (anche) agli avvocati dipendenti “al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione del Pnrr”. 

Non ci sarà bisogno di cancellarsi dall’Albo. Non accadrà d’ufficio. Volendo si potrà restare iscritti alla Cassa. E quindi, terminato l’incarico, si potrà tornare alla libera professione senza dover “ripassare dal via”.

In poche parole, l’urgenza dei provvedimenti per la ripresa, spinge il Legislatore a intervenire anche su una delle più annose questioni che riguardano la professione forense: si può svolgere in regime di dipendenza? La risposta è sì.

Le rappresentanze dei giuristi d’impresa da anni lo sostengono. E del resto, come è noto, già oggi si vive un paradosso per cui, un avvocato in house alle dipendenze di una società o un ente pubblico o partecipato non perde il titolo, a differenza di un collega che vada a lavorare nel privato. Il Dl 152 ci dice che gli avvocati dipendenti sono una necessità. Servono a rendere qualitativamente più alto e praticamente più efficace il lavoro della macchina amministrativa.

Ma questa norma non può non indurre a un’altra riflessione. Perché se stabiliamo che non vi sia incompatibilità tra lo stato di lavoratore dipendente e quello di libero professionista (lo sono già i medici, i giornalisti  ecc) allora significa che riformatori di buona volontà, decisori che hanno a cuore la condizione e il futuro dei 246mila avvocati italiani, potrebbero decidere che il regime di lavoratore dipendente potrà applicarsi, anzi essere riconosciuto, anche a beneficio di tutti quegli avvocati che di fatto esercitano all’interno di studi legali organizzati avendo come unico cliente l’associazione professionale ovvero la società di turno.

Rosa Luxemburg diceva che chiamare le cose con il loro nome è un atto rivoluzionario. Voi come li definireste i professionisti che hanno un datore di lavoro?

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nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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