Dla Piper con Cns International
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 7811/36/16, depositata lo scorso 14 ottobre, ha accolto il ricorso presentato da un socio di una società del Gruppo CNS International, statuendo l’illegittimità del recupero a tassazione, operato dall’Agenzia delle Entrate in base al cosiddetto “principio dell’anti-economicità”.
Tale recupero aveva ad oggetto la tassazione dell’asserita maggiore plusvalenza che sarebbe stata conseguita dal socio della predetta società, in conseguenza della cessione della propria quota di partecipazione per un corrispettivo dichiarato pari al valore nominale della quota, anziché a un prezzo corrispondente al valore di mercato della stessa, notevolmente superiore. La Commissione ha motivato la propria decisione, affermando due importanti principi: a) la diseconomicità del prezzo di cessione delle quote non costituisce presunzione grave, precisa e concordante circa il corrispettivo effettivamente percepito dal cedente; presunzione che, per essere integrata, avrebbe invece richiesto l’introduzione in giudizio, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di altri elementi indiziari dai quali trarsi la percezione del maggior prezzo accertato dall’ente impositore, potendo ricorrere delle circostanze in presenza delle quali la vendita di un bene per un prezzo inferiore a quello di mercato può essere giustificata in quanto non anomala; b) in ogni caso, il contribuente assolve al proprio onere della prova contraria, neutralizzando così la presunzione dell’Ufficio, mediante la dimostrazione dell’incapacità oggettiva del cessionario di assolvere al pagamento del corrispettivo, nell’importo determinato dall’Ufficio finanziario.
CNS International è stata assistita dallo Studio Legale Tributario DLA Piper, nelle persone del senior tax advisor Giulio Andreani e del lead lawyer Giuseppe Ferrara.