La class action aveva ad oggetto principale il risarcimento dei danni relativi alla gestione, da parte di Acqualatina, della crisi idrica dell’estate 2017, e il comportamento asseritamente inadempiente di Acqualatina.
Con provvedimento in data 3 luglio 2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la class action in relazione alle cinque voci di danno collegate alla gestione della crisi idrica e ha ammesso unicamente la voce relativa all’accertamento della debenza delle cosiddette “partite pregresse”. La questione relativa a tali partite sarà da affrontare a livello nazionale, poiché la competenza in materia spetta all’Autorità ARERA e non ai gestori, che sono esecutori di una delibera.