Stefanelli&Stefanelli, vince al CDS

Stefanelli&Stefanelli, con gli avvocati Andrea Stefanelli e Mario Sanino ha vinto avanti al Consiglio di Stato (Sez. V, 23/03/2018, n. 1848, Pres. Dott. F. Caringella, Est. Dott. S. Fantini) l’appello presentato per conto dell’assistita Zini Elio S.r.l., nei confronti della sentenza che aveva accolto il ricorso promosso dalla Sicurezza & Ambiente e riguardante l’affidamento, da parte del Comune di Firenze, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale.

La controversia in oggetto arriva a conclusione di un’intricata vicenda processuale, che era stata originata dalla procedura esperita dal Comune di Firenze nell’ottobre 2013 allorché all’esito delle operazioni di gara – cui partecipavano solamente le due ditte suindicate – la concessione veniva affidata alla Zini Elio, classificatasi seconda in graduatoria ma risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione della Sicurezza & Ambiente (accertata con sentenza del TAR Firenze n. 545/2015 e confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 404/2016).

Sicurezza & Ambiente, nonostante l’esclusione ed in virtù dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria (Sent. CGUE C-689/13 c.d. “Puligenica”), decideva di proporre ugualmente ricorso avverso l’aggiudicazione disposta a favore dell’unica altra ditta rimasta in gara (Zini Elio s.r.l.). Il TAR Firenze (n. 1215/2016) questa volta accoglieva il ricorso di Sicurezza & Ambiente proprio sulla base del predetto orientamento che consente – nel caso di due sole ditte partecipanti e qualora la controversia riguardi vizi afferenti la medesima fase procedimentale – di derogare al generale principio del “prioritario” esame del ricorso incidentale presentato da un altro offerente (con effetto paralizzante sulle sue pretese).

Il Consiglio di Stato – adito come ultima istanza dagli avv.ti Stefanelli e Sanino – ha deciso di fornire un’interpretazione “attenuata” del predetto principio, che riguarda proprio il caso in cui l’unico altro concorrente rimasto in gara sia stato già escluso in via definitiva e con sentenza passata in giudicato. Secondo i supremi giudici amministrativi, l’elaborazione in tema di ricorsi “reciprocamente escludenti” deve perseguire un obiettivo sostanziale di tutela, ovvero garantire anche l’interesse strumentale del ricorrente, previamente escluso, alla mera ripetizione della gara; interesse che, nel caso in questione, non poteva configurarsi in quanto “il giudicato (sulla legittima esclusione), formatosi aliunde ed in precedenza (secondo la scansione diacronica) esclude la ravvisabilità dell’interesse al ricorso, inteso quale utilità pratica ritraibile dall’accoglimento del ricorso avverso l’aggiudicazione a favore del controinteressato, essendo la posizione del ricorrente già definitivamente pregiudicata”.

 

francesco inchingolo

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