Sono stati ritenuti infondati tutti i motivi di appello riguardo alla inesigibilità del credito per omessa pubblicazione in GU (stante la cessione del complesso di crediti medio tempore intervenuta), alla mancanza di eventus damni, all’eccepita mancata pronuncia del giudizio di I grado sulla congruità del corrispettivo di cessione e sulla contestata mancata diminuzione del patrimonio della debitrice, e sulla illegittimità costituzionale delle norme in materia di cartolarizzazione dei crediti.
L’importante sentenza – oltre a rigettare in toto l’appello, con condanna di controparte alle spese di lite – ha consentito alla creditrice di poter utilmente far valere le proprie ingentissime ragioni di credito sui beni di proprietà della Mila Mall, e ciò in via indiretta attraverso la possibilità di aggredire la partecipazione azionaria del 40% del capitale della società.