Portolano con Sociomantic davanti alle Sezioni Unite

Secondo quanto risulta a legalcommunity.it Portolano Cavallo ha assistito Sociomantic Labs GmbH, società tedesca specializzata in inserzioni pubblicitarie online, nella vicenda decisa in via definitiva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di Sociomantic, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. 

Per lo studio ha agito un team composto dal socio Micael Montinari e dall’associato Filippo Frigerio (nella foto).

La controversia, instaurata in primo grado presso il Tribunale di Milano, aveva a oggetto un contratto concluso mediante un modulo di ordine d’acquisto, che le parti hanno sottoscritto e scambiato via e-mail.  Il modulo d’ordine d’acquisto conteneva il link a una pagina del sito internet di Sociomantic dove erano consultabili le condizioni generali di contratto. Sociomantic ha promosso un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. presso la Corte Suprema di Cassazione, volto ad accertare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

Le Sezioni Unite, presiedute dal primo presidente Renato Rordorf, hanno integralmente accolto il ricorso di Sociomantic. In particolare, secondo la Suprema Corte, le condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso a un sito internet richiamato dal modulo d’ordine d’acquisto, costituiscono una comunicazione con mezzi elettronici che permette di registrare durevolmente una clausola di proroga della giurisdizione ivi contenuta. Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto la clausola valida ed efficace poiché stipulata nel rispetto dei requisiti di forma di cui all’art. 23, par. 1, del Regolamento 2001/44/CE.

Di conseguenza, poiché le parti avevano espressamente pattuito la giurisdizione tedesca, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice Italiano.

 

 

 

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