LabLaw e Lipani vincono per Asam
LabLaw, con gli avvocati Francesco Rotondi, Angelo Quarto e Alessandro Paone, con l’avvocato Damiano Lipani dello studio Lipani & Catricalà, vincono al fianco di ASAM S.p.A. – società interamente partecipata da Finlombarda S.p.A. e proprietaria di Milano Serravalle Spa – contro l’ex direttrice generale.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha revocato il decreto ingiuntivo notificato a seguito del licenziamento dalla ex direttrice generale, con il quale la stessa rivendicava il pagamento dell’importo di euro 510.000 euro, ovvero pari a tre annualità di stipendio, a fronte delle pattuizioni previste nel contratto di assunzione a dirigente a suo tempo sottoscritto.
All’esito della discussione, si legge in una nota, il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’ex dirigente al pagamento di (ingenti) spese di lite. La nullità della clausola contrattuale, stabilita dal Tribunale del Lavoro di Milano, rappresenta una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 3, comma 7 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101. Grazie a tale norma, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato.
Per completezza d’informazione, infine, è opportuno ricordare che i legali della ex dirigente, gli avvocati dello studio Maietta & Partners, in altri tre procedimenti svolti dinanzi al Tribunale di Milano, hanno ottenuto sempre il rigetto delle domande proposte da Asam e la condanna al pagamento delle spese legali (salvo in un caso, in cui, c’è stata compensazione).