Masotti & Berger assiste con successo Alfa-Bank
Si è affrontata per la prima volta in Cassazione la questione relativa all’onere della prova in materia di giurisdizione del Giudice italiano con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 Maggio 1968 (in ambito EU ora sostituita dal regolamento n.44/2001): un successo ottenuto grazie alle competenze specifiche dello studio legale e tributario Masotti & Berger che ha fornito consulenza alla banca russa ALFA-BANK.
La causa è stata iniziata di fronte al Tribunale di Milano nel 2007 da parte della società italiana SOGO S.r.l., già fornitrice del Ministero del Commercio estero dell’ex URSS, la quale ha richiesto ad ALFA-BANK il pagamento di presunti crediti nascenti negli anni ‘90 da un’operazione di cartolarizzazione del debito originante dalle predette forniture. Sia il Tribunale che, successivamente, la Corte di Appello di Milano hanno respinto le domande avanzate da Sogo S.r.l. e la questione è stata, quindi, sottoposta alle Sezioni Unite della Cassazione.
Nell’assistere la banca fin dal primo grado di giudizio, lo studio Masotti & Berger ha eccepito che il soggetto che vuole convenire in Italia lo straniero, non avvalendosi quindi della regola generale in materia di giurisdizione secondo cui il foro è quello del convenuto, è tenuto a provare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto che fondano le cosiddette regole di “Competenza Speciale” ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles (o art. 5 del Regolamento EU n.44/2001).
La Cassazione a Sezioni Unite, nell’accogliere l’eccezione formulata, ha affermato che l’attore deve provare (mediante allegazioni) l’esistenza delle condizioni che determinano l’applicazione della “Competenza Speciale”, e che diversamente l’attore non può “invocare una legittima deroga alla generale regola di competenza costituita dal foro generale del convenuto”.
“La pronuncia risulta particolarmente interessante e innovativa poiché per la prima volta afferma la sussistenza di un rapporto di regola/eccezione tra il foro generale e i fori speciali di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968 (reg. EU 44/2001) in materia civile e commerciale – dichiarano gli avvocati Luca Masotti e Carlo Piatti – con la conseguenza che spetta a chi agisce in Giudizio dimostrare che esistono le condizioni eccezionali per modificare la competenza”.
Julian Berger (in foto), partner inglese dello Studio Masotti & Berger, aggiunge “I contenziosi di fronte al Giudice italiano comportano per gli stranieri il fastidio di “uscire” dal proprio ambito territoriale; ciò determina significativi inconvenienti e costi extra e mette pressione sugli avvocati stranieri per comporre la controversia prescindendo dal merito della causa. Questo precedente rappresenta un eccellente risultato per ALFA-BANK, assistita da Masotti & Berger, comunque di grande interesse per ogni soggetto estero che si trovasse dalla parte sbagliata di fronte ad una Corte italiana laddove non sia chiaro se il giudice italiano abbia giurisdizione. Questa situazione può verificarsi o laddove (come nel nostro caso) l’attore non sia in grado di produrre il contratto che sta alla base della situazione contenziosa, o laddove le parti, nell’ambito del loro accordo, non abbiamo convenuto una giurisdizione esclusiva, oppure ancora, più generalmente, laddove non sia chiaro, nei fatti, se il giudice italiano abbia giurisdizione ai sensi della Convenzione di Bruxelles o del Regolamento n. 44/2001. Con questa decisione, la Corte di Cassazione correttamente conferma il principio secondo cui spetta all’attore l’onere di provare, in fatto e in diritto, la sussistenza degli elementi per “trascinare” di fronte al Giudice italiano un soggetto non domiciliato in Italia.”