Nuovi domini web: vantaggi e svantaggi per le aziende
di Vincenzo Acquafredda*
L’ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’organismo che gestisce l’assegnazione degli indirizzi Internet in tutto il mondo, ha recentemente approvato la liberalizzazione dei domini personalizzati consentendo ad ogni azienda, ente o istituzione, di poter richiedere la registrazione come dominio di primo livello (gTLD) del proprio marchio, di una parola di interesse strategico e così via (si pensi ad esempio alla FIAT che potrà avere un sito con il suffisso “.fiat” e avere un domain name come www.punto.fiat; ovvero alla città di Berlino, che tra l’altro è tra i principali sostenitori di questa iniziativa, con un proprio sito “ .berlin”). In pratica, ai tradizionali generic top level domain names “.com”, “.net”; “.org”, “.biz” si affiancheranno presto quelli costituiti da qualsiasi parola scelta autonomamente dal registrante. Si tratta di una liberalizzazione che di sicuro presenta molteplici vantaggi per chi procede, non senza considerevoli costi, a tale registrazione: il brand aziendale viene infatti meglio valorizzato e protetto on line in tutto il mondo avendo il registrante il totale controllo amministrativo di tutti i successivi sub domini con la conseguenza che risulta incrementata anche la sicurezza delle attività svolte sul web. Accanto ai vantaggi ci sono ovviamente anche gli obblighi e le responsabilità che gravano sul registrante per la gestione, la regolamentazione ed il controllo del proprio autonomo sistema di registrazione dei nomi a dominio con suffisso personalizzato. Le implicazioni più interessanti di questa novità riguardano sicuramente i profili giuridici della gestione dei conflitti tra nomi a dominio e altri segni distintivi. I nomi a dominio, oltre ad essere strumenti tecnici di indirizzo del World Wide Web, sono sicuramente segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito Internet mediante cui l’impresa offre on line i propri prodotti e servizi. Essi hanno infatti due funzioni, tra loro indipendenti, ma strettamente connesse: la prima, di vero e proprio indirizzo elettronico che consente all’utente di accedere al sito dallo stesso dominio contrassegnato; la seconda, di segno distintivo, il cui scopo è quello di attirare l’attenzione degli utenti per invogliarli a visitare il sito stesso. Un nome a dominio nasce dalla combinazione di tre elementi: al prefisso www, che è l’acronimo di world wide web e caratterizza ogni sito, si aggiunge il c.d. dominio di secondo livello, ossia il Second Level Domain (SLD) – che costituisce il cuore del dominio e svolge la funzione strettamente distintiva – ed, in ultimo, il c.d. dominio di primo livello, cioè il Top Level Domain (TLD), costituito dall’abbreviazione dopo il punto. In base al criterio di priorità temporale first come, first served chiunque può registrare come proprio nome a dominio un marchio altrui escludendo qualunque altro soggetto dall’uso del medesimo sulla rete. Il nome a dominio così assegnato, tuttavia, può interferire con i marchi o con qualsiasi altro segno distintivo altrui già esistente. Qualora venga adottato un segno come nome a dominio di un sito Internet identico o simile ad un marchio altrui e qualora vi sia identità o affinità tra l’attività economica del titolare del nome a dominio ed i prodotti e servizi per cui il marchio altrui è stato anteriormente registrato si verifica un conflitto che generalmente è equiparato ad una violazione di marchio o altro segno distintivo altrui. La parte caratterizzante di un nome a dominio è costituita dal second level domain name ed è esclusivamente con riferimento a questo elemento che va valutata la confondibilità del nome a dominio rispetto ad un marchio anteriore. La giurisprudenza ha, infatti, finora chiarito che il rischio di confusione non è escluso dalla presenza di top level domain name diversi quando il confronto debba essere condotto fra nomi a dominio in quanto trattasi di variazione del tutto marginale ed ha rilevanza meramente organizzativa. Con la conseguenza che le uniche differenziazioni rappresentate dai suffissi .com, .it, .net, .org, .eu, .biz, corrispondenti ai top level domain name non sono sufficienti ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi. Si tratta evidentemente di un principio che rischia di essere sovvertito proprio dalla recente liberalizzazione approvata dall’ICCANN. Infatti, adesso anche i top level domain names, e quindi non più solo i second level domain names, potendo essere costituiti non più solo dai semplici e tradizionali suffissi finora utilizzati (.it, .com, .org, .net, etc.) bensì anche dai marchi e dai segni distintivi dell’impresa registrante avranno autonoma rilevanza nel giudizio sulla confondibilità che verrà perciò condotto non più considerando soltanto il second level domain name come parte caratterizzante e al tempo stessa distintiva del nome a dominio ma anche il top level domain name.
*Studio Legale Trevisan & Cuonzo