L’IMPOSTA DI REGISTRO SULLE CESSIONI DI CREDITI IN GARANZIA DERIVANTI DA TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
di Vittoria Segre*
La cessione dei credito derivante da tariffe incentivanti con GSE S.p.A. trovano finalmente una risposta ai dubbi sul carico fiscale gravante sull’atto. Con la Risoluzione 95/E del 17.10.12, l’Agenzia ripropone nello specifico ambito degli impianti fotovoltaici i ragionamenti che avevano supportato la soluzione costituita dalla imposta di registro con l’aliquota dello 0,50% sul valore dei crediti ceduti, fornite nel comparto delle locazioni immobiliari con la risoluzione n. 278/E del 4 luglio 2008. Vengono così frustrate le speranze dell’istante di far valere la maggior indeterminatezza che caratterizza i crediti derivanti dalla Tariffa incentivante (che, come noto, spetta in funzione dell’energia prodotta e quindi dell’effettivo irraggiamento e, più in generale, di ogni altro elemento che possa incidere sulla “resa” dell’impianto fotovoltaico) rispetto a quelli connessi ad un contratto di locazione immobiliare. E’ proprio per l’indeterminatezza ed indeterminabilità dell’ammontare dei crediti oggetto di cessione che il quesito ipotizzava l’applicazione della sola imposta fissa applicabile.
La risposta è stata estremamente pragmatica, invitando il cedente a fare una stima dell’ammontare dei crediti che l’impianto genererà per effetto della Tariffa incentivante e sulla base di tale stima calcolare lo 0,50% che dovrà poi formare oggetto di conguaglio (ma anche, in caso di stima eccessiva, di rimborso) a consuntivo.
A questo punto, l’unica ancora di salvezza rimane quella di invocare la funzione di garanzia rispetto ad un finanziamento che abbia scontato l’imposta sostitutiva sui finanziamenti e, quindi, l’applicazione dell’art. 15 del d.p.r. 601/1973 che prevede l’esenzione (tra l’altro) dall’imposta di registro per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni di finanziamento a medio lungo termine, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti. Il principio di fondo fatto proprio dal legislatore è stato di assumere a riferimento l’operazione di finanziamento complessivamente intesa, unitamente a tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti all’operazione medesima, sia sotto il profilo statico che dinamico, prendendo in considerazione cioè anche le vicende dell’esecuzione, della modificazione e dell’estinzione.
Purtroppo, tale ancora di salvezza non si presta al caso della cessione a garanzia di un contratto di leasing finanziario (che non scontano l’imposta sostitutiva sui finanziamenti). L’ampiezza del collegamento con l’operazione sottostante, su cui si fa leva per godere dell’esenzione in caso di operazione soggetto ad imposta sostitutiva sui finanziamenti, non si ritrova allorquando si voglia invocare il differente e del tutto autonomo istituto dell’alternatività tra IVA ed imposta di registro. In tali ipotesi, potrebbero trovare più ampia applicazione forme di canalizzazione dei pagamenti alternative alla cessione dei crediti (quali il mandato all’incasso) per le quali difetta il contenuto patrimoniale dell’atto da notificare al GSE e da portare a registrazione.
*Commercialista, Studio CMS