CON PASQUINELLI SALTINI SI AI PRODOTTI SENZA MARCHIO CE

L’intervento della Corte Europea ha riguardato il caso di Elenca srl, un importatore italiano che commercializza guaine termoindurenti per il risanamento di camini e canne fumarie prodotte da una società ungherese. Una circolare del Ministero dell’interno (n. 4853/2009) aveva impedito la distribuzione ed utilizzazione sul mercato interno di tali guaine, stabilendo che in tale ambito possono essere utilizzati esclusivamente prodotti recanti la marcatura CE. La Corte di Giustizia ha affermato che “uno Stato membro non può esigere d’ufficio l’apposizione della marcatura CE su un prodotto da costruzione non rientrante nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, proveniente da un altro Stato membro, affinché detto prodotto possa essere commercializzato nel suo territorio. Tale Stato può assoggettare detta commercializzazione solo a prescrizioni nazionali che sono conformi agli obblighi derivanti dal Trattato, segnatamente al principio della libera circolazione delle merci enunciato agli articoli 34 TFUE e 36 TFUE”. La Sentenza è stata ottenuta dagli avvocati Enrico Pasquinelli e Giorgio Saltini (in foto il primo da sinistra, seguito da Pasquinelli) dello studio legale Pasquinelli Saltini Gualmini di Sassuolo, che affermano: “Si tratta di sentenza molto importante perché pone definitivo rimedio ad una prassi amministrativa interna palesemente illegittima e contraria ai fondamentali principi di libertà economica sui cui si fonda l’Unione Europea. Dal punto di vista giuridico, l’aspetto più interessante della sentenza è che, avendo la Corte di Giustizia ritenuto l’obbligo di marcatura CE incompatibile con l’art. 34 TFUE, si è in tal senso configurato un principio generale applicabile a qualsivoglia settore merceologico e non solo a quello dei prodotti da costruzione”.

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