TUTELA DEI MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL FOOD

di Stefano Bartoli*

Lo scorso 15 marzo si è tenuto a Parma l’XI conferenza internazionale organizzata dalla Asociación de Antiguos Alumnos Magister Lucentinus (AAML), l’associazione che riunisce gli ex alunni del prestigioso Master in Proprietà Industriale gestito dall’Università di Alicante con il supporto dell’UAMI (i.e. l’Ufficio Comunitario per i Marchi e i Modelli) sul tema della tutela dei marchi e delle indicazioni geografiche (IG) nell’industria agroalimentare. L’idea di fare di Parma (città simbolo in questo settore) la sede della Conferenza si è rivelata per AAML una scelta naturale. Sia il Ministero per le Politiche Agricole che la Camera di Commercio di Parma hanno subito mostrato sensibilità e apprezzamento verso l’iniziativa. La Camera di Commercio ha messo a disposizione i propri locali (in particolare la Sala Aurea) per ospitare l’evento e il Dr. Vincenzo Carrozzino del Ministero delle Politiche Agricole, nel portare i saluti del Ministro ha esposto gli interventi a supporto e tutela delle IGP e dei prodotti DOP. La sensibilità e l’interesse mostrato verso il convegno sono più che giustificati. Il settore agroalimentare è un settore strategico, non solo per l’Italia ma per tutta la UE, e parlare oggi dei prodotti tipici locali e del quadro giuridico di riferimento per la loro tutela è quanto mai attuale, anche in considerazione del recente intervento normativo di cui al Regolamento UE 1151/2012. Ottima la decisione del Presidente dell’AAML, Francesco Mattina (che ricopre attualmente anche il ruolo di Senior Legal Advisor IP presso il dipartimento per gli affari legali dell’UAMI) e degli altri organizzatori di strutturare la serie degli interventi secondo tre grandi aree tematiche: la prima concernente l’esame dei principi e delle norme internazionali (in particolare i TRIPS) che regolano questa materia, la seconda area, su cui vale la pena concentrarsi, attinente al corpo normativo e giurisprudenziale dell’Unione Europea. In tale contesto sono stati esaminati gli strumenti, sia di diritto industriale che di natura civilistica (come le norme contro la concorrenza sleale), per tutela delle IG e dei marchi collettivi, così come i meccanismi adottati, fin dalla fase della registrazione, per evitare conflitti tra IG e marchi comunitari. E’ stata quindi esposta la relativa casistica: da quella delle Commissioni di esame costituite in seno all’UAMI, fino alla giurisprudenza maturata in seno ai vari ordinamenti della UE e alla Corte di Giustizia. Più nel dettaglio, molto interessante si è rivelata la relazione sui rimedi di natura civilistica, concorrenti e cumulabili con quelli di diritto industriale. Per il giurista italiano tale relazione rivestiva un interesse ancor più rilevante non solo per l’importanza delle IG (e dei relativi strumenti di tutela) nel settore agroalimentare italiano, ma anche per i problemi di natura risarcitoria che pone l’esercizio dell’azione di contraffazione e/o contro la concorrenza sleale da parte dei Consorzi di tutela. E’ noto, infatti, che in questa materia gli operatori del settore sono rappresentati dai rispettivi Consorzi di tutela di cui, se da un lato è certa la legittimazione ad esperire l’azione contro la contraffazione/concorrenza sleale, dall’altro lato è assai discussa la legittimazione a pretendere il risarcimento del danno. I giudici civili tendenzialmente negano ai Consorzi di tutela la legittimazione a richiedere il ristoro del danno in quanto il diritto al risarcimento spetterebbe unicamente a quegli operatori, appartenenti al Consorzio, che effettivamente hanno subito un pregiudizio dalla contraffazione/concorrenza sleale e nei limiti del danno sofferto. Altrettanto interessante, poi, è stata la relazione illustrativa del criterio di determinazione della lesione dei diritti su una IG. Mentre infatti nel diritto dei marchi il punto di riferimento è dato dal c.d. “rischio di confusione” cui può essere indotto il consumatore da un segno in conflitto con un marchio ed imitativo dello stesso, nell’ambito delle IG tale criterio è individuato nella “evocatività”, un criterio che va oltre il rischio di confusione e che determina la lesione dei diritti su una IG in quanto il segno usato dal contraffattore richiama (evoca, appunto) il segno – o parte del segno – di cui è composta una IG. La terza area è stata tesa a fornire una panoramica quanto più ampia ed esaustiva possibile degli strumenti di tutela delle IG e dei marchi collettivi in alcuni importanti ordinamenti giuridici diversi dalla UE (quali Stati Uniti, Messico, Brasile, Russia, Cina). Al riguardo, si è potuto apprezzare la scelta di prendere in considerazione l’esperienza diretta degli operatori del settore che, attraverso i propri Consorzi, proteggono le relative IG ed i rispettivi marchi collettivi. Sono quindi intervenuti per testimoniare i successi ed i problemi avuti negli anni i rappresentanti dei Consorzi del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Parma, della Mozzarella di Bufala Campana e della Tequila. Importante, poi, il resoconto fornito dai rappresentanti della “oriGIn” (la ONG che raggruppa, a livello internazionale, gli operatori titolari di IG) e degli sforzi che l’organizzazione compie per sensibilizzare sempre di più sull’importanza della tutela e della qualità dei prodotti tipici locali. Molto bella, infine, la relazione sulle riforme che l’Etiopia sta portando avanti per proteggere con sempre maggiore incisività i propri prodotti tipici quali il caffè.

*Avvocato, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi

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