MACCHI VINCE CON FRI-EL E VERONAGEST
Macchi di Cellere Gangemi ha assistito società del gruppo Fri-El e Veronagest, titolari di impianti eolici, nel ricorso al TAR Milano volto all’annullamento della Delibera AEEG 281/2012 con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il GAS aveva disposto la revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica allocando sui produttori di energia da fonte rinnovabile non programmabile il costo dello “sbilanciamento della rete” secondo le stesse regole fino ad ora applicate ai soli produttori di energia elettrica da fonte programmabile. Il TAR ha accolto integralmente il ricorso proposto da Germana Cassar (in foto), partner dello studio Macchi di Cellere Gangemi, coadiuvata dagli associate Mattia Malinverni ed Andrea Leonforte, evidenziando che l’esigenza di rendere la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento “cost reflective”- tale da allocare i costi in capo a chi li determina, come appunto gli impianti eolici – va contemperata con il principio di non discriminazione. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, e il TAR ha affermato che l’equiparazione delle fonti rinnovabili non programmabili (come il vento e/o l’eolico) alle fonti programmabili è discriminatoria e illegittima, posto che le fonti rinnovabili non programmabili hanno caratteristiche tali da non consentire una precisa previsione dell’energia prodotta e immessa in rete. Analogamente, il Tar Milano ha accolto anche i ricorsi proposti dalle associazioni di settore, A.P.E.R. e A.N.E.V., a tutela degli operatori. “In particolare – sottolinea Germana Cassar – il TAR ha stabilito che è illegittimo un sistema che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, perchè si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto rilevando poi che, nel sistema delineato dalla Delibera 281/2012, lo sbilanciamento viene a gravare economicamente sul produttore eolico non in considerazione della sua incapacità di previsione di immissione dell’energia nella rete ma sulla base dei caratteri propri della fonte stessa. In questo modo l’Autorità introduce surrettiziamente una forma di penalizzazione che è in contrasto con il favor riconosciuto dall’ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile non programmabile, qual è l’eolico”.