Ddpv e Mendolia vincono al Tar per Named
Il Tar Lazio ha annullato una decisione dell’Autorità antitrust con la quale ha affermato l’ingannevolezza di alcuni claim pubblicitari del prodotto Immun’Age, la Papaia fermentata nota alle cronache in quanto usata, su indicazione del premio Nobel Montagnier, da Giovanni Paolo II. La Named, società distributrice del prodotto Immun’Age, è stata assistita, nel ricorso al TAR, dagli avvocati Luciano Vasques, socio fondatore dello studio legale Ddpv e Carmelo Mendolia.
L’Autorità aveva contestato l’ingannevolezza di alcuni claim riferibili al prodotto Immun’Age, in quanto ritenuti non espressamente autorizzati dall’EFSA, un organo comunitario competente a valutare i claim si prodotti nutrizionali e non rientranti in un elenco provvisorio di claim autorizzati dal Ministero della Salute. Il Tar, accogliendo le censure della società ricorrente, ha annullato la decisione dell’Autorità obiettando che non basta, al fine di valutare l’ingannevolezza di un messaggio, la non espressa autorizzazione da parte di un organo pubblico, essendo onere dell’Autorità verificare se il messaggio sia effettivamente ingannevole (ovverosia possa condizionare il comportamento economico del consumatore), analisi, rileva il Tar, che l’Autorità, nel caso di specie, non avrebbe ha svolto.
In particolare il Tar ha affermato che: “L’Autorità non poteva dunque discernere tout court da una assenza di una non meglio identificata autorizzazione la decettività dei messaggi, dovendo invece compiere una valutazione sulla verità dei claim oggetto di valutazione, tenendo conto anche della documentazione scientifica prodotta dalla Società nel corso del procedimento, che la stessa Autorità ammette invece di aver ignorato non entrando nel merito”.
Altro aspetto di notevole interesse riguarda la censura di contestazioni da parte dell’Autorità di ingannevolezza di affermazioni pubblicitarie che avrebbero potuto indure soggetti più deboli a scelte non ponderate. Sul punto il Tar afferma che: “… da un lato, il corretto e non suggestivo utilizzo dei termini della lingua italiana nel significato loro proprio (così come a giudizio del Collegio è accaduto nella fattispecie con riferimento ad un ruolo “coadiuvante”, di “rafforzamento” e di “aiuto” alle fisiologiche difese immunitarie dell’organismo) non può generare nell’autore alcuna responsabilità per le difficoltà di lettura ed interpretazione che purtroppo potrebbero, in ipotesi, discendere dai sempre più spesso denunciati fenomeni di “carenze scolastiche” e di “analfabetismo di ritorno” della nostra società”.
In breve il Tar rileva come l’ingannevolezza vada valutata tendendo conto della capacità media del consumatore, chiarimento di notevole importanza nell’ambito della definizione dei limiti che le imprese devono individuare nell’ambito della definizione delle proprie attività di marketing.