Tremonti vince in una controversia su contratti di pronti contro termine

Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito con successo, con gli avvocati Giancarlo Zoppini (nella foto) e Ilaria Cherchi, un primario gruppo bancario italiano in una controversia afferente alla computabilità dei crediti correlati a contratti di “pronti contro termine” ai fini del calcolo della quota di svalutazioni di crediti fiscalmente deducibile nell’esercizio.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto la tesi difensiva con sentenza recentemente depositata. Le questione controversa assume particolare rilevanza, non tanto perché riguarda contestazioni del valore di svariati milioni di euro, quanto perché ha ad oggetto un tema di interesse per tutti gli istituti di credito, ossia la possibilità di ricomprendere i crediti derivanti da operazioni di “pronti contro termine” (particolarmente significative per l’ordinaria operatività delle banche) tra quelli rilevanti ai fini della svalutazione forfettaria.

In particolare, i giudici hanno aderito alla tesi della banca, affermando che le operazioni di “pronti contro termine” rientrano tra quelle di erogazione di credito alla clientela, il requisito della rischiosità del credito non rileva ai fini della sua computabilità nella quota svalutabile e, comunque, anche le operazioni di “pronti contro termine” presentano un profilo di rischio.

 

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