Università e affidamenti diretti, Satta ottiene lo stop dal Consiglio di Stato

Satta Romano & Associati ha ottenuto davanti al Consiglio di Stato il riconoscimento della illegittimità degli affidamenti diretti che le Università dispongono, senza previa gara, a favore del Consorzio interuniversitario Cineca: consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 69 università italiane, 2 Enti Nazionali e il MIUR, che ha come missione la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Consorzio Cineca contro Be Smart S.r.l., società di informatica, assistita dallo studio Satta Romano, per vedere riconosciuta la validità dell’affidamento diretto (non preceduto da una gara) dei servizi informatici dell’Università della Calabria, affermando il principio che tra l’Università ed il Cineca non ricorre un rapporto in house, tale da dispensare le stesse dall’obbligo di gara. (Leggi l’articolo precedente)

Nello specifico, Be Smart è stata assistita da Filippo Satta (nella foto) e Anna Romano , partner di Satta Romano & Associati, coadiuvati dall’associate Raffaele Fragale, in collaborazione con il professor Gian Michele Roberti

Lo studio ha ottenuto prima al Tar Calabria, che per ben due volte si è pronunciato a favore di Be Smart nell’ambito dello stesso contenzioso, e poi al Consiglio di Stato la prima decisione sugli affidamenti diretti che le Università dispongono, senza previa gara, a favore del Consorzio interuniversitario Cineca. È la prima volta inoltre che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si pronuncia sul regime dell’in house providing nel periodo che precede l’attuazione della Direttiva comunitaria 2014/24. In particolare, si legge in una nota, il Consiglio di Stato – disattendo un precedente parere della Sezione Consultiva – ha rilevato che tra le Univeristà e il Cineca non ricorrono i requisiti dell’in house providing, elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Confermando quanto già statuito dal Tar in primo grado, i giudici di appello hanno escluso l’esistenza sia del requisito della partecipazione pubblica totalitaria, attesa la presenza in Cineca di istituti privati, sia del requisito del controllo analogo, non avendo gli Atenei, a differenza del MIUR, un effettivo potere di controllo sul Consorzio.

 

SHARE