Antitrust: Caringella sulle garanzie difensive nel procedimento antitrust
Il ruolo del procedimento è quello di promuovere la democraticità dell’ordinamento amministrativo: il processo amministrativo e le norme che ne disciplinano il funzionamento costituiscono sintesi di un bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato e dunque tra potere pubblicistico e interesse legittimo che si contrappone.
È quanto emerge dall’intervento di Francesco Caringella, il presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, intervenuto alla XIII edizione del Convegno “Antitrust tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea”, organizzato da Rucellai & Raffaelli a Treviso, presso la Casa dei Carraresi, sul tema di sindacato svolto dal giudice amministrativo sui provvedimenti dell’autorità antitrust e sull’importanza della tutela dei diritti di difesa nel procedimento antitrust.
Caringella sostiene che la difesa dell’interesse legittimo nel procedimento antitrust si sostanzia nella tutela dei diritti di partecipazione, tra cui menziona quelli alla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria, all’audizione, alla produzione di memorie e documenti. Tali garanzie, pur non potendo essere considerate posizioni sostanziali autonome rispetto all’interesse legittimo, offrono una tutela ante causam e dunque in funzione preventiva rispetto all’adozione di un eventuale provvedimento lesivo dei diritti di difesa.
Caringella sostiene la centralità della tutela dei diritti di difesa nei procedimenti in cui l’autorità antitrust, in qualità di autorità indipendente, svolge la propria “funzione giusdicente” di organo regolatore e giudicante. Inoltre, spiega, la difesa procedimentale assume maggiore rilevanza nei procedimenti antitrust se si considera che l’azione dell’autorità è caratterizzata da una «rincarata discrezionalità tecnica finalizzata all’applicazione della norma» e che pertanto il giudizio valutativo risulterà connotato da un certo margine di opinabilità.
Sul tema dell’intensità del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, evidenzia che all’autorità giudiziaria spetta il controllo della decisione e non la sua sostituzione. In ambito antitrust, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento dell’AGCM risulta ancora più delicato in considerazione della natura giuridica ma anche economica dell’applicazione della legge antitrust e delle difficoltà legate alla piena comprensione della materia. Pertanto, la tutela della partecipazione effettiva delle imprese al procedimento antitrust risulta preferibile rispetto a una tutela di tipo processuale in sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento sanzionatorio adottato.
In chiusura, Caringella, sul presupposto che le sanzioni amministrative – quali quelle antitrust – siano connotate da una matrice penalistica e punitiva, offre spunti di riflessione sull’incidenza della violazione dei diritti di difesa sull’esito del procedimento antitrust e sulla conseguente annullabilità o sanabilità del provvedimento sanzionatorio da parte del giudice amministrativo.