Indennità di maternità e part-time: importante sentenza ottenuta da Ferrario Provenzali Nicodemi

L’indennità di maternità è dovuta anche per le pause lavorative nei rapporti di lavoro part-time verticale. Questa è la conclusione cui è giunto il Tribunale del Lavoro di Milano in una vicenda giudiziale tra l’INPS e una lavoratrice madre, assistita dagli avvocati Andrea Nicodemi e Jessica Christine Middlemas (nella foto) dello studio Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners, relativa al pagamento dell’indennità di maternità.

La sentenza, si legge in una nota, rappresenta una pronuncia innovativa in materia di indennità di maternità in quanto non si constano precedenti sul punto dopo l’entrata in vigore del Testo Unico del 2001.

La lavoratrice, assunta con un contratto di lavoro subordinato part-time verticale, prestava attività durante le campagne vendite di una nota casa dell’alta moda per un totale di circa 50 giorni all’anno. Al momento del congedo di maternità, erano passati più di 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro effettivo e, pertanto, prosegue la nota, l’Istituto di previdenza negava il pagamento dell’indennità di maternità alla lavoratrice. In seguito a ben due ricorsi amministrativi, l’Istituto rivedeva parzialmente la propria posizione, riconoscendo il diritto della lavoratrice a percepire l’indennità di maternità ma solo per i giorni di prevista ripresa dell’attività lavorativa e con esclusione delle pause lavorative. La lavoratrice ricorreva al Tribunale del Lavoro di Milano per ottenere il riconoscimento dell’indennità di maternità per l’intero periodo di congedo obbligatorio.

Il Tribunale del Lavoro di Milano, con argomentazione fondata principalmente sull’interpretazione dell’art. 24 del vigente Testo Unico in materia di Tutela e Sostegno della Maternità e della Paternità (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), ha accolto la tesi della ricorrente, stabilendo il diritto della lavoratrice a vedersi pagare l’indennità di maternità per l’intero periodo di maternità obbligatoria ivi incluse le pause lavorative.

«Si auspica – commentano gli avvocati – l’emanazione da parte dell’INPS di una nuova circolare, che modificherà in parte quella attualmente utilizzata dall’Istituto (Circolare n. 41/2006) per stabilire l’indennizzabilità dei periodi di assenza per maternità obbligatoria delle lavoratrici assunte con contratti di lavoro part-time».

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