Appalti di servizi, Bird & Bird vince al Consiglio di Stato per TK Elevator Italia

Bird & Bird ha assistito TK Elevator Italia – società attiva nel settore degli ascensori e delle scale mobili – nel contenzioso avviato da Del Bo per contestare l’aggiudicazione in favore di TK di una gara d’appalto bandita da ATM per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di trasporto verticale presenti nelle stazioni di alcune linee della metropolitana milanese.

Come già fatto in precedenza dal TAR Lombardia – Milano, la quinta sezione Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di Del Bo e confermato il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante.

Bird & Bird ha assistito TK con un team composto dal partner Simone Cadeddu (nella foto a sinistra), dal senior associate Jacopo Nardelli (nella foto a destra) e dall’associate Camilla Triboldi,

ATM è stata assistita in primo grado e in appello dall’avvocato Marcello Cardi.

In particolare, la pronuncia (n. 4298 del 7 giugno 2021) ha fornito importanti indicazioni in materia di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche per servizi e forniture. Il Consiglio di Stato ha affermato infatti che nelle procedure per l’affidamento di appalti e forniture non può trovare applicazione la regola – stabilita dalla giurisprudenza per i soli appalti di lavori – per cui un’impresa può spendere come requisito esperienziale una precedente commessa soltanto nel caso in cui sia in possesso, già al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del relativo certificato di esecuzione dei lavori, che quindi finisce per avere carattere costitutivo del requisito stesso. Questa regola, invece, non vale per gli appalti di servizi e forniture, settori nei quali la dimostrazione dei requisiti è diversamente regolata: quando si tratta di servizi e forniture, quindi, è necessario e sufficiente che l’attività eseguita fino alla data di pubblicazione del bando consenta all’impresa di conseguire il requisito esperienziale richiesto, mentre è indifferente che la documentazione a comprova sia formata successivamente. Di conseguenza, nelle gare per l’affidamento di servizi e forniture, eventuali “attestazioni di buon esito” richieste dalle stazioni appaltanti per comprovare l’esecuzione di precedenti appalti spesi come requisiti di partecipazione possono avere una data posteriore non soltanto alla data in cui è stata presentata l’offerta da parte del concorrente, ma anche della proposta di aggiudicazione.

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