Cogenerazione e stabilimenti industriali: Merani Vivani vince alla Corte di Giustizia

Con la sentenza della V Sezione, 29 aprile 2021, in causa C-617/2019, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito alcuni aspetti fondamentali del rapporto fra gli impianti di cogenerazione gestiti da un’impresa produttrice di energia – nel caso di specie, la E.On Connecting Energies e gli stabilimenti industriali cui detta energia viene fornita. 

La società è stata difesa dallo studio Merani Vivani & associati, con il partner Claudio Vivani (nella foto) e l’associate Francesca Triveri.

La tesi sostenuta dallo Stato Italiano era che l’unità di cogenerazione dovesse essere considerata un unico impianto insieme allo stabilimento industriale al quale essa fornisce energia, ai fini dell’applicazione dell’Emissions Trading System, e in particolare ai fini del computo delle emissioni di CO2. In altre parole, allo stabilimento produttivo avrebbero dovuto essere imputate anche le emissioni di CO2 del cogeneratore, a causa dell’interconnessione funzionale fra i due impianti.

La Corte di Giustizia Europea ha affermato che la pertinente Direttiva 2003/87/CE definisce l’«impianto» come un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I di detta Direttiva, nonché qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente collegata alle attività svolte nel sito e che potrebbe avere un effetto sulle emissioni e sull’inquinamento.

La Corte ha chiarito il criterio per stabilire se vi sia un collegamento tecnico che concretizzi la “diretta associazione” fra la cogenerazione e l’attività industriale cui essa fornisce energia.  La Corte ha precisato che tale collegamento non può essere dedotto dalla semplice presenza, quale sussiste di solito per qualsiasi attività industriale, di una connessione tra le attività interessate ai fini di una fornitura di energia.  Una connessione di tale genere deve, infatti, presentare una forma specifica e distintiva di integrazione nel processo tecnico-produttivo dell’attività industriale destinataria dell’energia prodotta dalla cogenerazione, tale per cui l’interruzione della fornitura di energia da parte dell’impianto di cogenerazione, o il malfunzionamento dello stesso, comportino l’impossibilità di svolgimento dell’attività industriale. 

È inoltre necessario che sia ravvisabile un unico gestore, secondo la definizione sostanziale di cui alla Direttiva 2003/87, che definisce il «gestore» anche il soggetto che ha un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico di un impianto.

Una tale situazione può sussistere anche in forza di rapporti contrattuali, ma la sentenza chiarisce che non sussiste quando non vi sia mai stato o sia venuto meno a seguito di cessione dell’impianto di cogenerazione il controllo del gestore dell’attività industriale sul funzionamento dell’unità di cogenerazione e, di conseguenza, sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di quest’ultima.

Il chiarimento della Corte di Giustizia consente quindi di stabilire il giusto rapporto di autonomia fra attività di fornitura di energia da cogenerazione e attività industriale “cliente” ai fini dell’Emissions Trading System, aspetto cruciale sia per il mercato energetico sia per i settori industriali di riferimento.

redazione@lcpublishinggroup.it

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