QUOTE ROSA NELLE SOCIETA’ PUBBLICHE: OPPORTUNITA’ E PUNTI CRITICI

di Romina Guglielmetti* e Livia Aliberti Amidani**

 

La legge Golfo-Mosca 120/2011 non ha soltanto mobilitato il mondo delle società quotate, ma anche e soprattutto quelle a partecipazione pubblica. Si stima che debbano confluire nelle società pubbliche, nei prossimi 10 anni, circa 10.000 donne, tra consiglieri e sindaci. E’ in fase di progettazione la pubblicazione del regolamento che disciplinerà la parità di genere in questa tipologia di società, che presenta alcuni aspetti particolarmente complessi.

Nel novero delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, commi 1° e 2°, c.c., rientrano svariate realtà, difficilmente riconducibili a una categoria omogenea. La categoria stessa di società pubblica è un soggetto controverso, in quanto:

– società di diritto privato;

– istituita da leggi speciali;

– per lo svolgimento di attività necessarie all’interesse pubblico;

– a partecipazione pubblica vincolata;

– soggetta a poteri di indirizzo e di vigilanza governativa.

La società pubblica secondo una parte della dottrina è una «società di diritto speciale o particolare». La definizione non è univoca, in quanto la natura della società pubblica è ibrida, così come la disciplina applicabile alle società pubbliche di diritto privato, essendo riconducibile:

al diritto amministrativo (pubblico);

al diritto societario (privato);

ad entrambi, con conseguenti difficoltà tecniche applicative.

In tale contesto, il processo di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale opera attraverso logiche diverse da quelle delle società private.

Nelle società private le nomine avvengono mediante la presentazione delle candidature da parte dei soci e la loro approvazione in assemblea su base democratica maggioritaria. Nelle società pubbliche l’assegnazione dell’incarico di amministratore o di sindaco è definita dagli enti che vi partecipano senza passare dall’approvazione dell’assemblea, oppure attraverso meccanismi misti. Ciò significa che un determinato numero di consiglieri e sindaci sono designati in rappresentanza degli enti pubblici o dell'ente pubblico di controllo, mentre altri consiglieri sono eletti a maggioranza, sulla base delle norme ordinarie applicabili alle società di diritto privato, in rappresentanza della quota di capitale di proprietà privata.

Gli statuti delle società pubbliche sono spesso molto articolati, per tenere conto non solo delle diverse anime, pubblica e privata, di queste strutture, ma anche delle procedure di designazione dei candidati da parte degli enti pubblici. I processi di designazione a monte delle nomine sono diversi da ente a ente. In alcuni casi la designazione deve passare iter amministrativi complessi: si pensi alle regioni, alle province e ai comuni che per la presentazione di candidati nelle loro partecipate devono ricorrere a bandi, all'approvazione in giunta o nei consigli. Nelle società pubbliche partecipate da diversi enti tali procedure si moltiplicano, dal momento che ogni ente pubblico ha le sue regole. In tale contesto si aggiunge il ruolo dei partiti nell'assegnazione degli incarichi, in funzione delle maggioranze di governo centrale e locale.

Un elemento altrettanto rilevante è la definizione delle competenze di coloro che andranno a ricoprire le cariche. Aspetto importante proprio in proporzione delle dimensioni del fenomeno. Nelle società quotate la regolamentazione vigente richiede, in caso di rinnovo degli organi sociali, una informativa sui nominativi e sul background professionale dei candidati; questo consente al mercato di esercitare il suo ruolo di valutazione ed eventuale “gentle suasion”. La presa del mercato sulle nomine pubbliche è meno evidente, salvo casi di enti importanti. Questo non per scarsa attenzione, ma per fenomeni di focalizzazione territoriale oppure di dimensione degli enti in questione.

Oltre alle complesse ed articolate regole di assegnazione, altre due aree risultano di grande importanza nei processi di nomina:

definire i requisiti minimi di professionalità per l’accesso alle cariche: l’esperienza privata ha dimostrato che questo sforzo è possibile e ripetibile (si pensi ai requisiti minimi definiti da PWA – Professional Women Association e Fondazione Bellisario nella creazione dei database di curricula eccellenti);

definire degli standard di trasparenza che consentano al mercato, anche locale, di esercitare la propria funzione di monitoraggio.

L'applicazione della legge Golfo-Mosca n.120/2011 che prevede, a regime, l'assegnazione al genere meno rappresentato di un terzo dei posti nei consigli e nei collegi è un'impresa giuridica di elevata complessità. Il decreto ministeriale che deve darvi attuazione, atteso per ottobre, non è ancora stato pubblicato e le dinamiche di cui dovrà tenere conto sono tante.

Il regolamento non potrà concentrarsi esclusivamente su sistemi sanzionatori a carico delle società che non rispettano la parità di genere, ma per essere efficace dovrà presentare con chiarezza le linee guida riguardanti i processi di designazione alle cariche sociali.

 

*Avvocato, Partner di Santa Maria, Studio Legale Associato

** Fondatrice di Aliberti Governance Advisors

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